Statuto


Denominazione - sede - scopo

  • Art.1. E' costituita l'Associazione pensionati della Corte costituzionale.

  • Art.2 - Essa ha sede in Roma [Via XXIV Maggio, 11].

  • Art.3 - L'Associazione, escluso qualunque fine di lucro, ha lo scopo di perpetuare fra gli ex dipendenti della Corte Costituzionale un legame che, mentre garantisca un permanente collegamento ideale con la Corte, faciliti, in particolare, i necessari rapporti tra i pensionati e la Corte stessa, volti alla difesa del trattamento di quiescenza, nel pieno rispetto delle leggi vigenti.

  • Patrimonio ed esercizi sociali

  • Art.4 - Il patrimonio è costituito:
          a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
          b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
          c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.
    Le entrate dell'Associazione sono costituite:
          a) dalle quote sociali;
          b) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

  • Art.5 - L'esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro trenta giorni dalla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Comitato esecutivo, i1 bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio.

  • Soci

  • Art.6 - Possono far parte dell'Associazione i titolari di pensione diretta a carico della Corte Costituzionale, quale che ne sia la causa. Con parità di posizione possono farne parte, inoltre, i titolari di pensione indiretta o di reversibilità a carico della stessa Corte.
    I soci verseranno, all'atto dell'ammissione, una quota "una tantum" di adesione e sono tenuti al versamento della quota annuale di associazione non frazionabile il cui ammontare verrà annualmente stabilito dal Comitato. I soci che non avranno presentato, per iscritto, le loro dimissioni entro il 30 ottobre di ogni anno saranno considerati soci anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota sociale.
    Ciascun associato è inoltre tenuto a contribuire al pagamento, secondo una quota ragguagliata al numero complessivo degli associati, delle spese ordinarie sostenute dall'Associazione in base al bilancio preventivo e delle spese di carattere straordinario impreviste, purché formalmente deliberate dall’Assemblea generale, oppure nei casi di urgenza, dal Comitato esecutivo.

  • Art.7 - La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni e per morosità o indegnità: la morosità verrà dichiarata dal Comitato; la indegnità verrà sancita dall’ Assemblea degli associati.

  • Amministrazione

  • Art.8 - L'Associazione è amministrata da un Comitato esecutivo composto da sei membri eletti, a maggioranza di voti, dall’ Assemblea dei soci, per la durata di due anni,fra i propri componenti.

  • Art.9 - Il Comitato nomina nel proprio seno un Presidente, un Vicepresidente, un Segretario ed un Tesoriere, ove a tali nomine non abbia provveduto l'Assemblea dei soci.

  • Art.10 - Il Comitato si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due membri del Comitato stesso e, comunque, almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al consuntivo ed al preventivo ed all’ammontare della quota sociale.
    Per la validità delle deliberazioni accorre la presenza di almeno tre membri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto di chi presiede.
    Il Comitato è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.
    Il Comitato è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni. Il Presidente ed, in sua assenza il Vicepresidente,rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati del Comitato con la collaborazione del Segretario.
    Il Tesoriere è depositario e gestore dei mezzi finanziari dell'Associazione e ne rende conto al Comitato.

  • Assemblea

  • Art.11 - Gli associati sono convocati in assemblea dal Comitato esecutivo almeno una volta l'anno entro il 31 dicembre, mediante affissione nell'Albo dell'associazione dell'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno o mediante comunicazione scritta diretta a ciascuno di essi, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'Assemblea deve pure essere convocata su domanda firmata, da almeno dieci soci.

  • Art.12 - L'Assemblea delibera sul bilancio preventivo e consuntivo, sugli indirizzi e direttive generali dell’Associazione, sulla nomina dei componenti il Comitato esecutivo e la Commissione dei Revisori, sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto e su tutto quanto a lei demandato, per legge e per statuto.

  • Art.13 - Hanno diritto di intervenire all'assemblea e di esercitare il voto tutti i soci in regola nel pagamento delle somme dovute.

  • Art.14 - L'Assemblea è presieduta dal Presidente, in mancanza dal Vice Presidente, in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio Presidente. Il Presidente nomina un segretario e se lo ritiene il caso, due scrutatori.
    Spetta al Presidente dell'assemblea di costatare la regolarità ed in genere il diritto di intervento all'assemblea.
    Delle riunioni di assemblea si redige verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

  • Art.15 - Le Assemblee sono validamente costituite con la presenza di almeno dieci soci e deliberano a maggioranza dei presenti.

  • Revisori

  • Art.16 - L'Assemblea, nei casi in cui ritiene necessario disporre accertamenti sulla tenuta della contabilità. sociale nomina, volta per volta, una Commissione di revisori composta di tre membri che redige una relazione sulla quale si pronuncia l'Assemblea stessa.
    La Commissione resta in carica solo il tempo necessario all'espletamento dell'incarico.

  • Scioglimento

  • Art.17 - Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio.

  • Controversie

  • Art.18 - Tutte le eventuali controversie sociali tra soci e tra questi e l'Associazione o suoi organi, saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre probiviri da nominarsi dall'Assemblea. Essi giudicheranno ex bono et aequo, senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.


  • Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge.