
Statuto
Denominazione - sede - scopo
Art.1 - E' costituita l'Associazione pensionati
della Corte costituzionale.
Art.2 - Essa ha sede in Roma [Via XXIV Maggio, 11].
Art.3 - L'Associazione, escluso qualunque fine di
lucro, ha lo scopo di perpetuare fra gli ex
dipendenti della Corte Costituzionale un legame che,
mentre garantisca un permanente collegamento ideale
con la Corte, faciliti, in particolare, i necessari
rapporti tra i pensionati e la Corte stessa, volti
alla difesa del trattamento di quiescenza, nel pieno
rispetto delle leggi vigenti.
Patrimonio ed esercizi sociali
Art.4 - Il patrimonio è costituito:
a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di
proprietà dell'Associazione;
b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le
eccedenze di bilancio;
c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.
Le entrate dell'Associazione sono costituite:
a) dalle quote sociali;
b) da ogni altra entrata che concorra ad
incrementare l'attivo sociale.
Art.5 - L'esercizio finanziario chiude al 31
dicembre di ogni anno. Entro trenta giorni dalla
fine di ogni esercizio verranno predisposti dal
Comitato esecutivo, i1 bilancio consuntivo e quello
preventivo del successivo esercizio.
Soci
Art.6 - Possono far parte dell'Associazione i
titolari di pensione diretta a carico della Corte
Costituzionale, quale che ne sia la causa. Con
parità di posizione possono farne parte, inoltre, i
titolari di pensione indiretta o di reversibilità a
carico della stessa Corte.
I soci verseranno, all'atto dell'ammissione, una
quota "una tantum" di adesione e sono tenuti al
versamento della quota annuale di associazione non
frazionabile il cui ammontare verrà annualmente
stabilito dal Comitato. I soci che non avranno
presentato, per iscritto, le loro dimissioni entro
il 30 ottobre di ogni anno saranno considerati soci
anche per l'anno successivo ed obbligati al
versamento della quota sociale.
Ciascun associato è inoltre tenuto a contribuire al
pagamento, secondo una quota ragguagliata al numero
complessivo degli associati, delle spese ordinarie
sostenute dall'Associazione in base al bilancio
preventivo e delle spese di carattere straordinario
impreviste, purché formalmente deliberate
dall’Assemblea generale, oppure nei casi di urgenza,
dal Comitato esecutivo.
Art.7 - La qualità di socio si perde per decesso,
dimissioni e per morosità o indegnità: la morosità
verrà dichiarata dal Comitato; la indegnità verrà
sancita dall’ Assemblea degli associati.
Amministrazione
Art.8 - L'Associazione è amministrata da un
Comitato esecutivo composto da sei membri
eletti, a maggioranza di voti, dall’ Assemblea dei
soci, per la durata di due anni,fra i propri
componenti.
In caso di dimissioni o di decesso di uno o più
componenti il Comitato si provvede alla sostituzione
con elezioni parziali ed i nuovi eletti cessano
dalla carica allo scadere del biennio in
corso.
Art.9 - Il Comitato nomina nel proprio seno un
Presidente, un Vicepresidente, un
Segretario ed un Tesoriere, ove a tali
nomine non abbia provveduto l'Assemblea dei
soci.
Art.10 - Il Comitato si riunisce tutte le volte che
il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia
fatta richiesta da almeno due membri del Comitato
stesso e, comunque, almeno una volta all'anno per
deliberare in ordine al consuntivo ed al preventivo
ed all’ammontare della quota sociale.
Per la validità delle deliberazioni accorre la
presenza di almeno tre membri ed il voto favorevole
della maggioranza dei presenti; in caso di parità,
prevale il voto di chi presiede.
Il Comitato è presieduto dal Presidente, in sua
assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi
dal più anziano di età dei presenti.
Il Comitato è investito dei più ampi poteri per la
gestione ordinaria e straordinaria
dell'Associazione, senza limitazioni. Il Presidente
ed, in sua assenza il Vicepresidente,rappresenta
legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed
in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati del
Comitato con la collaborazione del Segretario.
Il Tesoriere è depositario e gestore dei mezzi
finanziari dell'Associazione e ne rende conto al
Comitato.
Assemblea
Art.11 - Gli associati sono convocati in assemblea
dal Comitato esecutivo almeno una volta l'anno entro
il 31 dicembre, mediante affissione nell'Albo
dell'associazione dell'avviso di convocazione
contenente l'ordine del giorno o mediante
comunicazione scritta diretta a ciascuno di essi,
almeno quindici giorni prima di quello fissato per
l'adunanza. L'Assemblea deve pure essere convocata
su domanda firmata, da almeno dieci soci.
Art.12 - L'Assemblea delibera sul bilancio
preventivo e consuntivo, sugli indirizzi e direttive
generali dell’Associazione, sulla nomina dei
componenti il Comitato esecutivo e la Commissione
dei Revisori, sulle modifiche dell'atto costitutivo
e statuto e su tutto quanto a lei demandato, per
legge e per statuto.
Art.13 - Hanno diritto di intervenire all'assemblea
e di esercitare il voto tutti i soci in regola nel
pagamento delle somme dovute.
Art.14 - L'Assemblea è presieduta dal Presidente, in
mancanza dal Vice Presidente, in mancanza di
entrambi l'Assemblea nomina il proprio Presidente.
Il Presidente nomina un segretario e se lo ritiene
il caso, due scrutatori.
Spetta al Presidente dell'assemblea di costatare la
regolarità ed in genere il diritto di intervento
all'assemblea.
Delle riunioni di assemblea si redige verbale
firmato dal Presidente e dal Segretario ed
eventualmente dagli scrutatori.
Art.15 - Le Assemblee sono validamente costituite
con la presenza di almeno dieci soci e deliberano a
maggioranza dei presenti.
Revisori
Art.16 - L'Assemblea, nei casi in cui ritiene
necessario disporre accertamenti sulla tenuta della
contabilità. sociale nomina, volta per volta, una
Commissione di revisori composta di tre membri
che redige una relazione sulla quale si pronuncia
l'Assemblea stessa.
La Commissione resta in carica solo il tempo
necessario all'espletamento dell'incarico.
Scioglimento
Art.17 - Lo scioglimento dell'Associazione è
deliberato dall'Assemblea la quale provvederà alla
nomina di uno o più liquidatori e delibererà in
ordine alla devoluzione del patrimonio.
Controversie
Art.18 - Tutte le eventuali controversie sociali tra
soci e tra questi e l'Associazione o suoi organi,
saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra
giurisdizione, alla competenza di tre probiviri
da nominarsi dall'Assemblea. Essi giudicheranno ex
bono et aequo, senza formalità di procedura. Il loro
lodo sarà inappellabile.
Per quanto non previsto dal presente statuto si fa
riferimento alle vigenti disposizioni di legge.
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